S.I.F.E.S.M.
- PRIVACY -->
Testo Integrale Legge
675/96
Capo I -
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.- Finalità e
definizioni
1. La presente legge
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente
legge si intende:
a) per -banca di dati-
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento-
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale-
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di
dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la
persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il
dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per -dato anonimo- il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante-
l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di
applicazione
1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato.
Art. 3 - Trattamento di
dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente legge,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.
2. Al trattamento di cui
al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di
cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4 - Particolari
trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non
si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n.
121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in
virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.
388;
b) dagli organismi di cui
agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui
dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge;
c) nell'ambito del
servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo
del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n.
778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione
dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per
ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui
al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di
dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di
dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel
territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto
alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di
cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal
territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo II -
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7 - Notificazione
1. Il titolare che
intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo
di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al
Garante.
2. La notificazione è
effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta
taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è
sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione
contiene:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare;
b) le finalità e modalità
del trattamento;
c) la natura dei dati, il
luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si
riferiscono;
d) l'ambito di
comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di
dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o,
qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori
del territorio nazionale;
f) una descrizione
generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed
organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della
banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati,
anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualità e la
legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono
fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche
per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli
iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi
ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al
comma 3.
5-bis. La notificazione
in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al
comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del
regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento è
effettuato:
a) da soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione
di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del
provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis
dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e
con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna
dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non
registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di
cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
quando:
a) è necessario per
l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati
contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per
esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati
necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con
particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche
telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate
unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi
da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato
unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento
alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento
medesimo;
f) è effettuato, salvo
quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da liberi professionisti
iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità
strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo
restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai
piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile per le
sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività
professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al
periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle
finalità medesime;
h) è finalizzato alla
tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi a ai
regolamenti;
i) è effettuato per
esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e
mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da
associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando
gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e
delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato
temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche
con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di
periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica,
relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
o di altre autorità;
p) è effettuato
temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a
proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a
petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato
unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e
seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il
periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si
può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai
commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le
finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai
commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al
comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal
Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste
dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare
che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli
elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 8 - Responsabile
1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità
ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile
procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III -
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati
Art. 9 - Modalità di
raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati
per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10 - Informazioni
rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria
o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui
all'articolo 13;
f) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui
al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma
1, lettera d).
3. Quando i dati
personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui
al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui
al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Sezione II - Diritti
dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso
1. Il consenso non è
richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti
e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque;
d) è finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di
dati anonimi;
e) è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi
allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti
dell'interessato
1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante
accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su
quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura
del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta
di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al
comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei
diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati
nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni
parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto
pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o
per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al
comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza
nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
Art. 15 - Sicurezza dei
dati
1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di
sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3 Le misure di sicurezza
di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del
trattamento dei dati
1. In caso di cessazione,
per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro
titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe
agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati
in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è
nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può
opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati
per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno
ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV -
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 - Incaricati del
trattamento
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal
titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti per
la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso
espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
d) nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono
relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano
necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla
comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h) limitatamente alla
comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi
bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i
dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e
alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di
comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate
la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può
vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od
a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano
necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si
tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste
dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Capo IV -
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei
dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2
Art. 23 - Dati inerenti
alla salute
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche
senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime
finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del
consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di
cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui
sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi
ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi
1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Art. 25 - Trattamento di
dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1. Salvo che per i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso
dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui
all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui
all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere
effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove,
nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase
di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio è tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi
dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2
non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di
cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai
commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati
personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente
legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si
applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai
trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero.
Art. 26 - Dati
concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché
la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche,
enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo V -
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27 - Trattamento da
parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto
al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei
dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa
comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o
a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di
legge o di regolamento.
4. I criteri di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28 - Trasferimento
di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente
notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione;
il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è
vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito
dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado
pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche
le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è
comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia
manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o
con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3,
e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato,
prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di
cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di
cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo VI -
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29 - Tutela
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra
le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che
siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante
può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.
Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a
cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità
del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il
blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del
luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è
ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie,
ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo
9.
Capo VII -
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30 - Istituzione del
garante
1.E' istituito il Garante
per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e
che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i
membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per
più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete
una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri
compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
Art. 31 - Compiti del
garante
1. Il Garante ha il
compito di:
a) istituire e tenere un
registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi
titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le
segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i
provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di
cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
i) curare la conoscenza
tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in
parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo
l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del
settore;
n) predisporre
annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce;
o) curare l'attività di
assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
Convenzione medesima;
p) esercitare il
controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su
richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della
sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare
la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su
base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di
cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro
nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del
comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di
vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e
controlli
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di
cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del
Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati
agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di
cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per
il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di
cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato può
farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per
lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e
dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
Art. 33 - Ufficio del
Garante
1. Alle dipendenze del
Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
2. Le spese di
funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti.
3. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le
parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante
supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la
natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante
può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto
all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto
ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Capo VIII
- SANZIONI
Art. 34 - Omessa o
infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e
28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero,
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della
reclusione sino ad un anno.
Art. 35 - Trattamento
illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e
27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e
24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai
commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36 - Omessa adozione
di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi
tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza
dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad
un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da
due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37 - Inosservanza
dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38 - Pena accessoria
1. La condanna per uno
dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
sentenza.
Art. 39 - Sanzioni
amministrative
1. Chiunque omette di
fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire sei milioni.
2. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Capo IX -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40 - Comunicazioni
al garante
1. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41 - Disposizioni
transitorie
1. Fermo restando
l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni
della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si
applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia
iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di
dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al
31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè
per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di
sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono
essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui
all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima
applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai
sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29.
7. Le disposizioni della
presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere
dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate
dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima
applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di
cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro
il 30 novembre 1997.
Art. 42 - Modifiche a
disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della
legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati
è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240
del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del
loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile".
2. Il comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. E' istituita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità"
ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1
dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento
può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il
triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9,
comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le
parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente
legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1,
della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio
del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione
del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti
o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
3. Per i trattamenti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981, n.
121.
Capo X -
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 - Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per
il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476
milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata in
vigore
1. La presente legge
entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di
dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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